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Assegno di adozione

La Confederazione lascia ai Cantoni la libertà di scegliere se accordare o meno un assegno di adozione. Nel caso in cui un Cantone decida di introdurre tali assegni, deve tuttavia rispettare i requisiti minimi stabiliti dal diritto federale. L’assegno di adozione è versata una volta sola. In caso di adozioni multiple, viene versato un assegno per ogni figlio. Il cumulo di queste prestazioni è vietato: un figlio dà diritto a un solo assegno di adozione.