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Assegno per i figli

L’assegno per i figli è versato dal mese in cui il figlio nasce fino alla fine del mese in cui compie il 16° anno d’età. Se per il figlio sussiste già prima del compimento del 16° anno d’età il diritto a un assegno di formazione, quest’ultimo viene versato al posto dell’assegno per i figli (v. Assegno di formazione). L’assegno per i figli viene corrisposto anche per i figli tra i 16 e i 20 anni che presentano un’incapacità al guadagno a causa di un danno alla salute.